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Codice penale della Provincia

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Claudis




Registrato il : 20/04/08
Messaggi : 53

MessaggioOggetto: Codice penale della Provincia   Gio Mag 15, 2008 11:01 am

Citazione:
I - CODICE PENALE DELLA PROVINCIA

PARTE I: Sulle norme generali

Art.1 Principi generali
Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite.
Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.
Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, potrebbero non applicarsi le disposizioni del capoverso precedente.
La legge penale obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio della Provincia, salve le eccezioni stabilite dal corpus legislativo interno o dai trattati siglati.
La legge penale della Provincia di Lavoro obbliga altresì tutti coloro che, cittadini, si trovano all'estero, ma limitatamente ai casi stabiliti dalla legge medesima o dal diritto internazionale.
Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale.


Art.2 Sulle pene
Ogni reato è punibile con la sanzione pecuniaria (ammenda), di entità massima di 1000 ducati, e/o con la prigione della durata massima di 3 giorni, salvo limiti inferiori specificati nei singoli articoli. In caso di crimini particolari, definiti tali negli articoli che li trattano, o di recidiva manifesta, discussa nell’ articolo 4, la pena si inasprisce ed è la prigione dura di durata massima di 3, 6, 10 giorni, rispettivamente per i livelli 1, 2, 3. La condanna maggiore è quella corrispondente alla pena di morte, che è trattata a parte nell’ articolo 3


Art. 3 Sulla pena di morte
La pena di morte va considerata solo in casi gravi ed estremi, come i crimini di sangue, se possibile con l’accordo del condannato per delle ragioni di GdR (Gioco di Ruolo) o meglio se quest’ultimo ha abbandonato il gioco.
In un caso in cui si prevede la pena di morte il giudice deve preventivamente chiedere l'autorizzazione al consiglio, se il consiglio a maggioranza assoluta dei suoi membri deciderà di infliggere la pena di morte il giudice potrà decidere se infliggerla o meno.
Il boia eseguirà la sentenza entro 48 ore dalla pubblicazione della sentenza e l'esecuzione avverrà su pubblica piazza (gdr).
Inoltre la pena di morte è da trattare secondo le regole stabilite nella carta dei giudici


Art. 4 Attenunanti e aggravanti comuni, recidiva.
Circostanze aggravanti comuni
Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:
1) l'avere agito per motivi abbietti o futili;
2) l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro;
3) l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudelta' verso le persone;
4) l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravita';
5) l'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualita' di ministro di un culto;
6) l'avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualita' di ministro del culto, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;

Circostanze attenuanti comuni
Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:
1) l'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale;


Recidività
Chi, dopo essere stato condannato per un reato, ne commette un altro, puo' essere sottoposto a un aumento della pena da infliggere per il nuovo reato.
La pena puo' essere aumentata fino ad un terzo:
1) se il nuovo reato e' della stessa indole;
2) se il nuovo reato e' stato commesso nei dieci giorni dalla condanna precedente;

Nel caso che queste situazioni si verifichino molteplici volte, si parla allora di recidiva manifesta, da considerare come un crimine particolare.



PARTE II: Dei delitti in particolare

Art.5 Sulla ribellione
E' reato compiere atti violenti diretti e idonei a sottoporre il territorio della Provincia o una parte di esso alla sovranità di una Contea/Ducato/Repubblica/Provincia straniera, ovvero a menomare l'indipendenza o l'unità della Provincia. La pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti l'esercizio di funzioni pubbliche.
E' ugualmente punibile l’utilizzo ingiustificato della forza per rovesciare e impossessarsi del il governo di una città o della Provincia. Il potere di valutare la giustificazione o l’illegittimità della rivolta è dato solo dal Consiglio.
Non esistono differenze, nella valutazione della gravità del reato, tra tentativo di ribellione effettuato con successo o meno.


Art.6 Sullo spionaggio
E' reato procurarsi, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie che, nell'interesse della sicurezza della Provincia, o comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale, della Provincia debbono rimanere segrete
E' punito anche chiunque, senza autorizzazione, pubblica attraverso mezzi di stampa, o con altri mezzi, anche per riassunto, il contenuto delle discussioni o delle deliberazioni segrete del consiglio.


Art. 7 Sul brigantaggio
Il furto a mano armata è uno dei crimini più gravi. Il semplice atto del brigantaggio costituisce un crimine particolare. Se si procura la morte della/e vittima/e del furto, sono da infiggere le massime pene previste. Il delitto è punibile a querela della persona offesa


Art.8 Sullo schiavismo
Chiunque assume ad un salario inferiore a 15 ducati è punito con l'ammenda fino a 250 ducati.


Art.9 Sulla Manipolazione del Mercato
Commette reato chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività produttiva o commerciale, compie manovre speculative ovvero occulta, accaparra od incetta materie prime, generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessità, in modo atto a determinarne la rarefazione o il rincaro sul mercato interno. E' ugualmente punibile il privato cittadino che specula sui prezzi nello stesso mercato. (ad es. comperare uno o più beni e rivenderli a prezzo maggiorato sullo stesso mercato). Nel caso i reati vadano a destabilizzare profondamente l'equilibrio del gioco, allora la Manipolazione del Mercato è considerata un crimine particolare.


Art.10 Sulla truffa
E’ punibile chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno


Art.11 Sulla frode elettorale
Chiunque si procuri un voto di alcuno promettendo denaro o un oggetto di qualsiasi utlità nei Dieci giorni precedenti alle elezioni è punito con un'ammenda da 500 a 1000 ducati.

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Claudis de' Medici
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Claudis




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MessaggioOggetto: Re: Codice penale della Provincia   Gio Mag 15, 2008 11:05 am

Citazione:
II - Decreto legge: Norme integrative sulla Manipolazione del Mercato

E' fatto anche divieto di comprare merci che non siano strettamente legate alla propria professione, salvo autorizzazione scritta da parte del Sindaco competente o del Principe, i quali devono darne comunicazione tempestiva al Consiglio della Provincia di Terra di Lavoro.

Di conseguenza:

- solo gli allevatori di animali possono comprare coltelli e secchi cerchiati.
- solo i panettieri possono comprare farina.
- solo i mugnai e i coltivatori di grano possono comprare grano.
- solo i macellai possono comprare carcasse di maiale e di mucca.
- solo i sarti possono comprare balle di lana e pelli.
- solo i fabbri possono comprare ferro e secchi non cerchiati.
- solo i panettieri e carpentieri possono comprare legna

Deroghe all'acquisto di legna e pelli verranno effettuate per i fabbri ma solo su richiesta inoltrata presso i sindaci della città specificando il motivo dell'utilizzo.

Tutti coloro che, al momento dell'approvazione di codesta Legge, detenessero per qualsiasi motivo, materiali e merci, non pertinenti alla propria professione, ne dovranno comunicare tipologia e quantità al Sindaco della propria città (che è tenuto a farne relazione in camera dei comuni), e dovranno attenersi SCRUPOLOSAMENTE alle sue indicazioni ed a quelle imposte dal consiglio.

Qualunque trasgressore di codesta Legge sarà punito severamente.

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Claudis de' Medici
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MessaggioOggetto: Re: Codice penale della Provincia   Gio Mag 15, 2008 11:06 am

Citazione:
III - Decreto legge: Patteggiamento

Costituisce patteggiamento, la possibilità da parte di un imputato nei casi di denunce per Schiavismo o Manipolazione del Mercato e se non è mai incorso in altri reati, di risolvere la sua controversia con la giustizia tramite la restituzione dell'importo o del bene di cui si è appropriato indebitamente al legittimo proprietario, a favore di una forte riduzione della pena.
Il patteggiamento viene concesso sulla base di una valutazione dell'inesperienza dell'imputato, del suo pentimento e della sua volontà di riparare al danno arrecato, per questa ragione avrà iter diversi a seconda del tempo trascorso nei regni.

- Chi è nei regni da non più di un mese ed è al suo primo reato
sarà informato di questa possibilità dal prefetto dopo aver deciso sulla base della gravità del reato se l'imputato è idoneo.
Se l'imputato accetta deve effettuare il rimborso entro 3 giorni dalla comunicazione del prefetto,in questo periodo la denuncia è considerata sospesa.
Appena l'imputato effettuerà il rimborso il contenzioso sarà considerato chiuso non ci sarà nessuna denuncia e nessun processo, e il suo nominativo e i dettagli della frode saranno solamente iscritti in un apposito registro nella camera prefettizia per controllare che non diventi recidivo.
Se l'imputato non effettuerà il rimborso entro i 3 giorni, scade la sospensione e la denuncia verrà depositata con l'aggiunta di aggravanti.
L'imputato non potrà più accedere ai benefici di questa legge.

- Chi è nato da più di un mese ed è al suo primo reato potrà accedere a questa legge solo in tribunale, dovrà farne richiesta durante il confronto in aula, il giudice valuterà la sincerità e il pentimento dell'accusato e se ha le caratteristiche per accedere ai benefici di questa legge.
Se il giudice troverà idoneo l'imputato applicherà solo un ammenda simbolica da 1 a 5 ducati a seconda dell'importo frodato e scriverà nel verdetto che viene accettata la richiesta dell'imputato di patteggiare la pena con il rimborso da effettuarsi assieme ai prefetti entro 3 giorni dal verdetto, periodo durante il quale la pena è solo sospesa.
Appena l'imputato effettuerà il rimborso il contenzioso sarà considerato chiuso
Se l'imputato non effettuerà il rimborso entro i 3 giorni, scade la sospensione e la denuncia verrà depositata con l'aggiunta di aggravanti.
L'imputato non potrà più accedere ai benefici di questa legge.

Spetta al prefetto nel primo caso e al giudice nel secondo caso comunicare in camera prefettizia di effettuare l'operazione del rimborso con l'accusato, che avverrà nei seguenti modi:

Nel caso di Schiavismo l'accusato dovrà rendere alla vittima la differenza di salario tra il minimo salario legale e il salario con cui l'ha assunto il tutto sotto il controllo di un prefetto della città.

Nel caso di Manipolazione del Mercato l'accusato dovrà rimettere sul mercato la merce acquistata indebitamente sotto il controllo di un prefetto della città.

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Claudis de' Medici


Ultima modifica di Claudis il Gio Mag 15, 2008 11:08 am, modificato 1 volta
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Claudis




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MessaggioOggetto: Re: Codice penale della Provincia   Gio Mag 15, 2008 11:07 am

Citazione:
IV - Decreto Legge: Calmiere sulla legna

A decorrere dal 01/05 è concesso solo ai residenti di Sora di tagliare la legna nella foresta.
Ai non residenti sarà concesso di tagliare la legna solo previa concessione del Sindaco locale e/o del Consiglio della Provincia di Terra di Lavoro.

Ogni trasgressore sarà incriminato per il reato di Manipolazione dell'Economia.

Viene inoltre imposto il prezzo calmierato del Legno a 4,10 ducati nella città di Sora e 4.30 nelle altre città della Provincia.

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Claudis de' Medici
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