Decreto VI - 1456
Pubblicata il 05-28
Con effetto immediato si abroga il decreto 2/1456 "norme integrative sulla manipolazione del mercato".
Al fine di rendere più chiaro il reato di frode per manipolazione del mercato, si istituisce il "registro dei mercanti" all'indirizzo
http://intlforum.renaissancekingdoms.com/viewtopic.php?p=928143#928143
con il seguente testo:
Istruzioni:
Chiunque intende acquistare merci che non siano direttamente utili al proprio sostentamento fisico o al magazzino della propria attività artigianale o di taverniere, DEVE pubblicare nel presente registro gli acquisti che intende effettuare al mercato municipale PRIMA di offrire al mercato per l'acquisto, indicando:
- tipologia;
- quantità;
- destinazione.
Si ricorda che è VIETATO acquistare merci su di un mercato per rivenderle sullo stesso mercato, per cui le attività commerciali devono necessariamente effettuarsi in due mercati distinti.
Non sono ammessi acquisti per conto di terze persone se non per casi eccezionali e comprovati.
Per ogni acquisto rilevante si consiglia comunque di chiedere il parere preventivo al Sindaco o al vice-prefetto della città.
I trasgressori saranno denunciati e giudicati per il reato di frode.