Claudis
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| Titolo: Statuto degli Ambasciatori Gio Mag 15, 2008 11:46 am | |
| - Citazione :
- Statuto degli ambasciatori della Provincia di Terra di Lavoro
Articolo 1 – Requisiti Per poter diventare ambasciatore della Provincia di Terra di Lavoro, il richiedente deve soddisfare i seguenti requisiti: 1 – Non aver subito condanne per Tradimento o Alto Tradimento 2 – Non aver partecipato ad azioni di brigantaggio 3 – Essere cittadino della Provincia di Terra di Lavoro
Articolo 2A – Nomina dell'ambasciatore Può essere nominato ambasciatore colui che soddisfi le condizioni all’Articolo 1, abbia ricevuto l’approvazione del Gran Ciambellano e del Principe, e abbia giurato fedeltà alla Provincia(vedi allegato)
Articolo 2B - Nomina del Gran Ciambellano Il Gran Ciambellano è il coordinatore e capo di tutti gli ambasciatori della Provincia. E' membro eletto del Consiglio, e non può essere scelto all'esterno di esso.
Articolo 3A – Doveri dell'ambasciatore In quanto rappresentante del Consiglio presso la Provincia assegnatagli, un ambasciatore è tenuto a un comportamento decoroso sia sul forum che nelle taverne. È sottoposto alle decisioni del Gran Ciambellano e del Principe, e ogni comunicazione ricevuta dalla provincia a cui è assegnato deve essere riferita al Gran Ciambellano e la risposta concordata con lui. Un ambasciatore è tenuto al segreto, e senza autorizzazione del Gran Ciambellano non potrà divulgare informazioni ricevute nel compimento delle sue funzioni. Un ambasciatore che divulghi informazioni senza consenso è processabile per Tradimento. E’ altresì processabile per Tradimento un ambasciatore che usi queste informazioni per tornaconto personale.
Articolo 3B - Doveri del Gran Ciambellano Il Gran Ciambellano è anche consigliere, e in quanto tale sottosta ai normali compiti di un consigliere. Inoltre, ha il compito di discutere il testo di un trattato in accordo con il Principe e Consiglio, coordinare il lavoro degli ambasciatori della Provincia, e discutere con gli ambasciatori stranieri presenti nella nostra Ambasciata.
Articolo 4 – Revoca dell’incarico La revoca dall’incarico sopraggiunge nel momento in cui i requisiti esposti all’Articolo 1 vengono a mancare, o si contravviene a quando espresso nell’Articolo 3. In caso un ambasciatore sia in attesa di verdetto per Tradimento o Alto Tradimento, viene momentaneamente sospeso dall’incarico, per essere reintegrato in caso di assoluzione.
- Citazione :
- Allegato – Giuramento
Io, XXX, residente a XXX, nella Provincia di Terra di Lavoro, giuro fedeltà al Consiglio della Provincia, al suo Principe e al suo Gran Ciambellano. Con questo giuramento entro a far parte del corpo diplomatico della Provincia, e mi impegno a non divulgare informazioni apprese nello svolgimento del mio incarico, o utilizzarle a mio vantaggio. | |
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