Castello della Provincia di Terra di Lavoro
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.


 
IndiceIndice  Ultime immaginiUltime immagini  RegistratiRegistrati  Accedi  

 

 Legge sui mandati

Andare in basso 
AutoreMessaggio
Velle

Velle


Messaggi : 122
Data d'iscrizione : 05.08.08

Legge sui mandati Empty
MessaggioTitolo: Legge sui mandati   Legge sui mandati EmptyDom Gen 18, 2009 4:50 pm

Giocasta ha scritto:
In data 10/10/1456 entra in vigore la seguente "Legge sui mandati"

15-1456 Legge sui Mandati

Art 1: Il mandato è il contratto col quale una parte, si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra.

Art 2:Il mandato comprende non solo gli atti per i quali è stato conferito, ma anche quelli che sono necessari al loro compimento. A tal proposito, su ogni mandato sia esso provinciale o municipale,il mandante dovrà riportare, obbligatoriamente, la data di emissione, la firma di chi lo ha emesso, la data ultima di consegna delle merce lavorata. In aggiunta nelle sezione riguardante gli estremi del mandato, sarà necessario riportare, quantità e natura delle merci, nonché ammontare del compenso e ammontare di possibili somme di denaro. Dinanzi il mancato rispetto di suddetto obbligo ,il mandante, sarà sottoposto al giudizio del giudice provinciale, esponendosi a possibili pene pecuniarie oscillanti tra i 50 e i 200 ducati, in proporzione al danno causato alla provincia o al municipio.

Art 2bis: Rappresentano eccezione al precedente articolo i mandati destinati ai vice prefetti, in quanto solo in quel caso sarà necessario riportare ,obbligatoriamente, solo la data di emissione, la firma di chi lo ha emesso. In aggiunta nella sezione riguardante gli estremi del mandato, sarà necessario riportare, la natura dell'attività svolta dal mandatario, nonché l'ammontare di possibili somme di denaro


Art 3:Il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato con la diligenza del padre di famiglia, e a rendere note al mandante, e viceversa, le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modifica del mandato.

Art 4: il mandatario non può eccedere i limiti del mandato.

Art 5: L'atto che esorbita dal mandato resta a carico del mandatario, se il mandante non lo ratifica.

art 6: E' severamente proibito, andare in ritiro, o trasferirsi in altri ducati, regni, nazioni, con mandato provinciale o municipale aperto. Nel caso non si dovesse rispettare suddetto articolo, l'inadempiente sarà trattato alla stregua di un indivudo che ha attentato all'unita della provincia o del municipio, esponendosi, pertanto, a una condanna per alto tradimento.
Torna in alto Andare in basso
 
Legge sui mandati
Torna in alto 
Pagina 1 di 1
 Argomenti simili
-
» Legge sul salario
» Legge sul brigantaggio
» Legge sulla legna
» Legge sulla regolazione dei compensi
» Legge sulla milizia cittadina

Permessi in questa sezione del forum:Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.
Castello della Provincia di Terra di Lavoro :: Sala dei documenti :: Sala delle Leggi-
Vai verso: