Castello della Provincia di Terra di Lavoro
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 Legge sulla milizia cittadina

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Velle

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Legge sulla milizia cittadina Empty
MessaggioTitolo: Legge sulla milizia cittadina   Legge sulla milizia cittadina EmptyLun Gen 19, 2009 1:04 pm

Velle ha scritto:
In data odierna 30/12/1456 è stata pubblicata al castello la seguente legge:

Citazione :
21-1456 Legge sulla milizia cittadina.

CAPO I
-Formazione
1. I cittadini di una città della Provincia di Terra di Lavoro possono formare una milizia volontaria a difesa della città di appartenenza.
2. La nascita di tale milizia deve preventivamente essere denunziata al Capitano che ne comunicherà al Consiglio.
3. In tale comunicazione dovrà essere indicato uno statuto ed un responsabile del gruppo a difesa della città. In caso di sostituzione del responsabile ovvero di modifiche allo statuto dovrà esserne data comunicazione al Capitano entro tre giorni dalla modifica/sostituzione.
-Compiti
4. Gli appartenenti alla neo-formata milizia avranno compito esclusivamente difensivo e di protezione del Municipio. L'organizzazione del gruppo è lasciata ai membri stessi della milizia.

CAPO II
- riconoscimento ufficiale
5. Vi è la possibilità da parte della Milizia cittadina di ottenere un riconoscimento ufficiale. Tale riconoscimento ufficiale avviene con richiesta al Capitano, votazione in Consiglio a maggioranza assoluta (50%+1). In caso di approvazione, viene affissa notizia in Taverna Provinciale.
6. Il riconoscimento ufficile garantisce, in caso di necessità, alla milizia cittadina di formare un esercito (IG), formando un battaglione distaccato, con il diritto di spostarsi dalla città stessa, agli ordini del Capitano. Potrà, dunque, partecipare a manovre di guerra. Il Capitano, a suo insindacabile giudizio, potrà far confluire tale battaglione in un Reggimento dell'esercito.
7. In caso di utilizzo in tempo di guerra, il responsabile della Milizia dovrà prestamente comunicare i dati dei componenti della milizia al capitano che provvederà all'integrazione nei ranghi. In tal caso, i componenti della milizia riconosciuta dovranno prestare giuramento e riceveranno i gradi militari loro spettanti.

CAPO III
- Scioglimento
8. La milizia cittadina può sciogliersi in qualunque momento con decisione interna, tale decisione deve essere comunicata al Capitano nei 3 giorni successivi. La milizia cittadina può essere sciolta coattivamente dal Consiglio con ratio motivata per gravi ragioni che riguardano la sicurezza della Provincia, a maggioranza di 9/12. In caso di mancata ottemperanza di tali precetti, vi sarà accusa di Tradimento nei confronti dei disobbedienti.
- Paga
9. La milizia cittadina è un'impiego volontario e non ritribuito dalla Provincia. In caso di Milizia Riconosciuta che partecipi e che venga utilizzata in tempo di manovre si applicano le regole della Carta dell'Esercito.
- Norme di Rinvio
10. Per quanto non detto e non regolamentato nella presente legge, si rimanda alla Carta dell'Esercito ed alle norme applicabili per analogia quanto alle milizie riconosciute, mentre per le milizie non riconosciute valgono le leggi ordinarie.
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