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 Trattato di cooperazione giudiziaria tra la Provincia di Terra di Lavoro e La Provincia degli Abruzzi

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Arimanno

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MessaggioTitolo: Trattato di cooperazione giudiziaria tra la Provincia di Terra di Lavoro e La Provincia degli Abruzzi   Trattato di cooperazione giudiziaria tra la Provincia di Terra di Lavoro e La Provincia degli Abruzzi EmptyGio Mag 29, 2008 3:31 pm

Citazione :

Trattato di cooperazione giudiziaria tra la Provincia di Terra di Lavoro e La Provincia degli Abruzzi

Nella loro grande saggezza, i Signori Kiweg I il Silente, Principe della Terra di Lavoro, e Francesco I Sforza detto Saruman87, Principe degli Abruzzi, hanno chiesto di mettere per iscritto il presente trattato di cooperazione giudiziaria che vincoli i popoli della Provincia di Terra di Lavoro e della Provincia degli Abruzzi, con l'intento di instaurare e preservare una duratura amicizia.

Articolo I - Del principio di cooperazione
Se un individuo accusato scappa da un territorio vincolato da questo trattato nel tentativo di sfuggire alla giustizia, esso sarà estradato o giudicato, per comune accordo delle autorità giudiziarie competenti, nel territorio in cui è stato arrestato.

Articolo II - Dell'applicazione del diritto del ricorrente
Il comune accordo prevede una piena e fattiva cooperazione tra pubblici ministeri e giudici dei due paesi in modo che l'accusato riceva il giudizio che avrebbe ricevuto nel caso non fosse fuggito..

Articolo III – Della procedura di giudizio
La procedura sarà la seguente:
1.Accusa su richiesta del paese che ha giurisdizione sul crimine commesso. Il Pubblico Ministero del paese ricorrente scriverà l’atto di accusa. Le Prove contro l’accusato saranno richieste al paese ricorrente dal paese rispondente prima di pubblicare ogni accusa.
2. L’intera procedura è sotto la primaria giurisdizione del paese ricorrente.Il Giudice rispondente Locale scriverà la sentenza, ma illustrerà i motivi della sua decisione in accordo con la legge del paese ricorrente.

Articolo IV - Della cooperazione dei funzionari
Collaborazione è richiesta tra le autorità giudiziarie di entrambi i paesi affinché le leggi sia del ricorrente che del rispondente siano rispettate.
I funzionari giudiziari (Pubblico ministero, Giudice, Sergente, Capitano e Prefetto) coopereranno:
1. Condividendo le loro informazioni sugli individui o gruppi di individui identificati come potenzialmente pericolosi;
2. Facendo rispettare la legge quando un criminale è nei territorio di uno dei paesi contraenti e un crimine è stato commesso.

Articolo V - Della richiesta

Emessa da un funzionario del paese ricorrente, è formulata come segue:
Citazione:
Paese: _________

Natura della richiesta: Condivisione informazioni/Applicazione della legge

Richiedente (nome, funzione):

Data:

Accusato (nome):

Descrizione dell'offesa/crimine o del pericolo:

Localizzazione dell'offesa/crimine:

Richiesta n°: (solo in caso di Condivisione informazioni)

Profilo dell’accusato:


Articolo VI - Delle disposizioni allegate
Le disposizioni allegate, in particolare quelle relative ai diritti degli accusati saranno discusse dai Giudici, Pubblici Ministeri e Prefetti di entrambi i paesi. I Ciambellani dei contraenti archivieranno i procedimenti.

Articolo VII - Degli inadempimenti al trattato
In tempo di pace come in guerra, qualsiasi inadempimento di ogni clausola del presente trattato libera l’altra parte dal suo impegno finché una compensazione sia stata fatta/altrimenti un accordo può essere trovato.

Articolo VIII - Della cancellazione del trattato
Per cancellare: Una lettera da un Signore sarà inviata all’altro Signore. Questo ha 4 giorni lavorativi per rispondere. Se una risposta ufficiale non arriverà questo trattato sarà considerato cancellato. I contraenti si impegnano a pubblicare una dichiarazione ufficiale e formale nella Taverna del Paese.

Articolo IX - Della modifica del trattato
Una completa o parziale riscrittura del trattato o anche la sua cancellazione può essere decisa di comune accordo.

Articolo X - Dell'entrata in vigore del trattato
Il presente trattato entra in vigore dopo la ratifica da parte dei contraenti, che impegna le loro terre ed i loro popoli. Entro un mese dalla ratifica il trattato può essere annullato unilateralmente da un contraente senza conseguenze tramite dichiarazione pubblica.

Articolo XI - Il presente trattato si applica per i reati e crimini commessi dopo la sua firma.


Firmato il 28 maggio 1456

Per la Provincia degli Abruzzi

Francesco I Sforza detto Saruman87, Principe della Provincia degli Abruzzi
Marianna Lutetiae Foscari, Gran Ciambellano della Provincia degli Abruzzi


Trattato di cooperazione giudiziaria tra la Provincia di Terra di Lavoro e La Provincia degli Abruzzi Abruvdq8

Per la Provincia di Terra di Lavoro:

Kiweg I D'Angiò "Il Silente" Signore della Provincia di Terra di Lavoro
Arimanno De' Medici, Gran Ciambellano e Portavoce Ufficiale della Provincia di Terra di Lavoro


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MessaggioTitolo: Re: Trattato di cooperazione giudiziaria tra la Provincia di Terra di Lavoro e La Provincia degli Abruzzi   Trattato di cooperazione giudiziaria tra la Provincia di Terra di Lavoro e La Provincia degli Abruzzi EmptyMar Nov 04, 2008 10:47 am

Il presente trattato annulla il precedente e entra in vigore dal 29/10/1456:

Citazione :
Trattato di Cooperazione Giudiziaria tra la Provincia degli Abruzzi e la Provincia Terra di Lavoro

Nella loro grande saggezza, Ferdinando Asburgo D'Argovia detto Jesusman, Principe degli Abruzzi, e Giocasta della Groana, Principessa di Terra di Lavoro, hanno chiesto di mettere per iscritto il presente trattato di cooperazione giudiziaria che vincoli i popoli della Provincia degli Abruzzi e della Provincia Terra di Lavoro, con l'intento di instaurare e preservare una duratura amicizia

Articolo I
Ogni individuo che abbia commesso un'offesa o un crimine nei confronti della legge e delle regole vigenti nel territorio di uno dei due contraenti, che si trovi in terra straniera oppure, per sfuggire alla giustizia, si sia recato nel territorio dell’altro contraente, dovrà, su domanda di una delle parti, essere ricercato e preso, dopodichè, con decisione fatta di comune accordo, estradato oppure messo a giudizio dalle autorità giudiziarie sul territorio del quale l'individuo sia stato arrestato.

Articolo II
Il comune accordo prevede una piena e fattiva cooperazione tra procuratori e giudici dei due paesi in modo che l'accusato riceva lo stesso giudizio che avrebbe ricevuto nel caso non fosse fuggito alla giustizia del contraente ricorrente, essendo il giudizio svolto per e da delegazione del contraente che ha emesso la richiesta.

Articolo III
Il procuratore del ricorrente redige l'atto d'accusa premurandosi di fare apparire le leggi o abitudini sui quali l'atto si basa. Lo trasmette al suo omologo insieme alle prove in suo possesso a carico dell'imputato.
Il giudice richiedente deve ricevere i dettagli del processo.
Il giudice richiedente redigerà la sentenza premurandosi di fare apparire le leggi o abitudini del ricorrente sui quali l'atto si basa.

Articolo IV
I membri della prefettura, della giustizia e delle alte parti contraenti (Prefetti, Capitani, Sergenti, Giudici, Cancellieri, Procuratori) si impegnano a collaborare attivamente affinchè le leggi dei due paesi siano rispettate, in particolare:

- condividendo le loro informazioni sugli individui o gruppi di individui identificati come potenzialmente pericolosi;
- facendo rispettare la giustizia quando un'offesa o crimine sia stata commessa e l'accusato sia sul territorio di uno dei due contraenti.
La procedura prevede l'emissione di un avviso di ricerca, che è una richiesta destinata a procedere all'indagine, all'arresto, alla messa sotto accusa ed al giudizio della persona accusata.
Emessa da un funzionario del contraente, è formulata come segue:

Ducato/Provincia di _________
Emittente (nome, funzione):
Data:
Individui accusati (nomi):
Descrizione dell'offesa/crimine o del pericolo:
Localizzazione dell'offesa/crimine ed di o degli individui:
Dossier completo delle prove relativo al caso:
Scheda d'identità di o degli individui:

Articolo V
In tempo di pace come in guerra, qualsiasi inadempimento al presente trattato o annullamento di quest'ultimo non conforme può aprire il diritto ad una compensazione della parte danneggiata.

Articolo VI
Il presente trattato entra in vigore senza limitazione di tempo dopo la ratifica da parte dei contraenti, che impegna le loro terre ed i loro popoli.
Per consenso reciproco, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente.
Il contraente che desidera porre fine al presente trattato dovrà fare pervenire una lettera ufficiale di denunzia all'altro contraente. Quest'ultimo dispone di quattro giorni lavorativi per prendere atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato nullo passato questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.

Firmato all'Ambasciata della Provincia degli Abruzzi a L'Aquila il 29 Ottobre 1456

In nome della Provincia degli Abruzzi:
Ciambellano Morfeo di Arborea detto Oneiros
Principe Ferdinando Asburgo D'Argovia detto Jesusman

Trattato di cooperazione giudiziaria tra la Provincia di Terra di Lavoro e La Provincia degli Abruzzi F_Abverdem_2ad067c

In nome della Provincia di Terra di Lavoro
Ciambellana Heria Velle d'Altavilla
Principessa Giocasta della Groana

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