Velle
Messaggi : 122 Data d'iscrizione : 05.08.08
| Titolo: Legge sulla Comunicazione delle nuove leggi Lun Gen 19, 2009 1:01 pm | |
| - Velle ha scritto:
- In data odierna 09/12/1456 è stata approvata e pubblicata al castello la seguente legge:
- Citazione :
Legge sulla Comunicazione delle nuove Leggi Provinciali
Art. 1 - All'approvazione di una nuova Legge Provinciale è fatto obbligo al Consiglio la sua Comunicazione nella seguente modalità:
a) Comunicazione del Portavoce del Consiglio nell'apposito topic della Taverna della Provincia; b) Comunicazione del Ministro del Commercio in Camera dei Sindaci; c) Comunicazione del Prefetto in Camera Prefettizia; d) Obbligo dei Sindaci della presa visione della nuova Legge e comunicazione del Sindaco nel forum Municipale utilizzando apposito topic e nella bacheca della Taverna Municipale.
Art. 2 - La Legge entra ufficialmente in vigore dopo 72 ore dal momento in cui il Portavoce ha pubblicato la Comunicazione dell’approvazione di una nuova legge nell’apposito topic nella Taverna della Provincia.
Art. 3 - Dal momento in cui è stata fatta la comunicazione di approvazione dal Portavoce i suddetti soggetti hanno 72 ore di tempo per ottemperare ai loro obblighi. Le 72 ore di tempo calcolate per i Sindaci partono dal momento della comunicazione in Camera dei Sindaci. In caso di mancanza dei termini stabiliti gli stessi personaggi sono passibili di denuncia. La pena sarà pecunaria e varierà da un minimo di 25 ad un massimo di 100 ducati. Raddoppiabile in caso di redicività dell'imputato.
Art. 4 - Dalla presente Legge sono esclusi i Decreti Provinciali presentati dal Principe/ssa in quanto trattasi di provvedimenti di urgenza che potrebbero richiedere attuazione immediata. | |
|